Trasferimenti di proprietà nei territori montani
Trasferimenti di proprietà nei territori montani – Legge 991/52 e DPR 601/73
Nei territori classificati montani questa legge prevede particolari agevolazioni per trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrice.
Per accorpamento si intende il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici confinanti.
Per arrotondamento si intende il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatti allo scopo di aumentare la dimensione aziendale.
Beneficiari :
a) I coltivatori diretti, cioè coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo.;
b) I proprietari diretto-coltivatori, cioè coloro che, pur rivestendo qualifiche estranee all’agricoltura, compiono direttamente tutte le operazioni necessarie all’ottenimento di produzioni agricole o zootecniche.
Limiti colturali: non esistono limitazioni né di preposseduto né di terreno acquistato per i coltivatori diretti, semprechè la superficie del terreno da acquistare, unitamente al terreno preposseduto, non superi i limiti fissati dalla legge per il riconoscimento della figura di coltivatore diretto.
Per i diretto-coltivatori invece il preposseduto deve essere superiore a 5 ettari ed il terreno acquistato ai fini dell’arrotondamento o accorpamento non può essere superiore, per superficie, al terreno preposseduto.
Agevolazioni: tassa fissa di registrazione € 129.11, tassa fissa di trascrizione € 129.11, imposte catastali esenti.
Procedura. Non è richiesta alcuna domanda. Il notaio che stipula l’atto di compravendita a favore di un soggetto singolo o associato che acquista a scopo di arrotondamento o accorpamento in territorio classificato montano, ed è in possesso dei requisiti sopraindicati, deve indicare nell’atto di acquisto che l’acquirente intende beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 991/52 e D.P.R 601/73.
L’Agenzia per le Entrate, (ex Ufficio del Registro) al momento della registrazione dell’atto, può richiedere ai competenti Uffici per l’Agricoltura, la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti.













Continuo a non capire.I notai sostengono che basta il certificato INPS è l’accertamento dell’Ufficio Finanziario è chiuso.Infatti pure io che non sono coltivatore diretto mi iscrivo all’INPS sneza mai lavorare un giorno in campagna e ottengo i benefici legge 601/73.
In conclusione l’Ufficio chiedendo all’Ufficio CEPICA (agricoltura) risponde che per la legge in questione non rilasciano certificazione, mentre per la P.P.C. rilasciano prima il certificato provvisorio e poi quello definitivo nei tre anni.Se è possibile come può o deve certificare detto uffio.Grazie
Di seguito è riportata la risposta del responsabile di settore Alcide Campi:
Se per la PPC piccola proprietà contadina la materia è in piena evoluzione, pare che non serva più il nostro certificato.
Per la Legge 991 e DPR 601/73, resta invariata e quindi è pienamente operativa, la procedura riportata sul sito.
La materia è troppo complessa per essere spiegata in due righe.
Rimango a disposizione telefonicamente per tutti i necessari chiarimenti.
Campi Agrotec. Alcide
Ufficio Agricoltura – Dip.Amm.ne Prov.le di Parma – Coordinatore dello sportello agricoltura
Tel. 0521.354123 – alcide.campi@cmparmaest.pr.it