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Riconoscimento qualifica IAP

Modalità di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

artt. 1 e 2 – Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 99

Indicazioni Operative

L’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 riconosce come imprenditore agricolo professionale colui che esercita attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, nella definizione assunta a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 228/2001, che sia in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del reg. (CE) n. 1257/99, dedichi alle attività agricole, direttamente o
in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
Nei territori classificati montani ai sensi della Legge 991/52 e Direttiva n. 75/268/CEE, il tempo di lavoro agricolo ed il reddito da attività agricola sono pari al venticinque per cento.

Requisito della capacità professionale

Tale requisito è stato definito dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 305/2002 – Piano Regionale di Sviluppo Rurale.
Pertanto il richiedente dovrà alternativamente:
A) possedere un’esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
B) essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98 art. 3 comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all’estero, ma legalmente riconosciuto in Italia:
• titolo universitario quale laurea, scuola di specializzazione e dottorato di ricerca
conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario;
• diploma conseguito in Istituto di Scuola Media Superiore ad indirizzo agricolo;
C) possedere un’esperienza biennale della tipologia indicata al punto A) oppure da dipendente agricolo con mansioni di direttore per almeno due anni, supportata da una attività di formazione professionale di completamento. Tale attività dovrà essere dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno 50 ore, che attestino l’inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze richieste all’imprenditore. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia- Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 50
ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 50 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:
• norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni
comuni di mercato, riguardanti l’azienda condotta (obbligatoria);
• normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
contabilità e gestione aziendale;
• aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell’azienda;
• informatica applicata alla gestione aziendale;
• formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in
fase di inserimento;
• normativa fiscale;
D) possedere un’esperienza di lavoro di almeno tre anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da un’attività di formazione professionale. Tale attività dovrà essere dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno 100 ore che attestino l’inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze richieste all’imprenditore agricolo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli
ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell’imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
E) aver frequentato un corso di formazione professionale in agricoltura, durante la passata programmazione, di durata complessiva di almeno 150 ore, e aver maturato l’esperienza indicata al punto A) per almeno due anni continuativi1;
F) l’attività formativa prevista ai punti C) e D) potrà essere sostituita, su richiesta
dell’interessato, da un attestato rilasciato da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c), della L.R. 15/97, mantenendo imprescindibile il requisito della necessaria esperienza professionale nei termini sopradescritti;
G) qualora l’adempimento degli obblighi di formazione comporti il mancato rispetto del limite dell’età anagrafica, il requisito della capacità professionale potrà essere accertato esclusivamente, su richiesta dell’interessato, da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c), della L.R. 15/97.

Requisito del tempo di lavoro dedicato all’attività agricola
Il requisito del tempo di lavoro si ritiene soddisfatto qualora l’imprenditore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate, per otto ore giornaliere, pari al 50 % di un’ Unità Lavorativa Uomo per le zone normali, e 56,25 giornate in zone svantaggiate (ULU – 225 giornate/anno di 8 ore, così come definito nella Decisione della Commissione 2000/115/CE del 24/11/99).
Il volume di lavoro necessario sia alla conduzione dell’azienda, che all’esercizio delle attività connesse quali definite dall’art. 1 del D. Lgs. 228/2001, viene a determinarsi sulla base dell’allegato n. 3 “Richiesta di manodopera” nonché dei coefficienti indicati nel paragrafo 3.8 del programma operativo allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 305/2002 (per chiarezza
espositiva tali riferimenti sono allegati in calce alla presente).
A tale volume di lavoro, così determinato potrà, altresì, essere validamente aggiunto l’eventuale tempo dedicato all’attività agrituristica, come quantificato nella Delibera di Giunta n. 2706 del 2002.
Nell’ambito delle attività connesse possono essere considerate inoltre le attività definite dal più volte citato d. lgs. 228/01 quali forniture di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Requisito del reddito globale da lavoro
La definizione di reddito globale da lavoro è da ricondurre al concetto più esteso di reddito complessivo da lavoro.
Tale parametro costituirà la base di riferimento per verificare se il reddito da attività agricola sia almeno pari al 50% del reddito complessivo da lavoro.
Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola ex art. 2135 cod. civ. (RAGR), si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.
La base imponibile IRAP può essere calcolata sia su base forfetaria che su base ordinaria, secondo l’opzione dell’imprenditore in ordine alla scelta del regime di gestione dell’azienda (Quadro IQ, Sezione III Produttori Agricoli o Sezione I Imprese/Produttori Agricoli).
Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata :
- in aumento :
•  per i contributi pubblici di compensazione al reddito;
•  per gli acquisti di beni strumentali e di quote latte;
- in diminuzione:
•  per le cessioni di beni strumentali e di quote latte.
Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata, dovrà quindi essere sottratto l’importo relativo ai costi del personale non dedotto.
Per il calcolo del valore del reddito derivato dall’attività agricola si potrà fare riferimento alla media dei valori desumibili dai modelli delle dichiarazioni presentate dall’azienda all’Agenzia delle Entrate, relativi ai due anni solari precedenti la richiesta di qualifica di IAP.
Nel caso di formazione di nuova azienda e qualora l’imprenditore dichiari nell’atto di trasferimento di avvalersi della disposizione di cui al D.P.R. 131/1986, per la dimostrazione del requisito reddito, si potrà fare riferimento al valore medio del reddito derivante dall’attività agricola nei primi due anni successivi alla stipula dell’atto. Dalle medesime dichiarazioni e con riferimento agli stessi anni, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).
Come precisato dallo stesso D. Lgs. n. 99/04, le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da
lavoro. Si precisa, tuttavia, che il comma 5 dell’art. 1, come modificato dal D. Lgs. 101/2005 prevede che comunque le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole, ai fini dell’art. 1 del D. Lgs. 99/2004.

Pertanto nel caso in cui l’imprenditore eserciti unitamente all’attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l’incidenza del reddito dell’attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.
Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall’attività agricola e il reddito globale da lavoro: RAGR / (RAGR+RLA+RLD).
Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:
- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.
Nel caso in cui l’imprenditore sia un soggetto esonerato dall’IRAP (volume di affari non superiore ai 2.582,28 Euro e per i Comuni montani Euro 7.746,85) e dagli adempimenti IVA, ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che non abbia rinunciato all’esonero, si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, desumibile da visura catastale aggiornata, e da
quelli desumibili dalla contabilità semplificata.
In particolare l’art. 2 della l. 24 dicembre 2004 n. 350, ha modificato in maniera rilevante il regime fiscale cui assoggettare gli imprenditori agricoli che svolgono le attività di cui all’art. 2135 del codice civile. Per effetto di tale riformulazione si considerano ora attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione ottenuti dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
Inoltre, così come previsto dall’art. 2, comma 7 della citata L. 350/2004, per rientrare fra le attività agricole connesse, l’attività di fornitura di servizi svolta dall’imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitale e risorse umane, la connotazione di attività principale.
Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento, per la definizione del reddito agrario, alla specifica normativa fiscale di riferimento.
Può essere riconosciuto IAP colui che esercita attività agricola sia direttamente o in qualità di socio di società. In particolare, la persona fisica può richiedere la qualifica di IAP sia quale conduttore di impresa individuale sia quale socio di società agricola. In quest’ultimo caso i requisiti del tempo di lavoro, nonché quello del reddito dovranno essere valutati anche con riferimento all’attività svolta
all’interno della società agricola.
Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall’art. 1, comma 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potrà considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall’attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma .

Condizioni per riconoscere la qualifica di IAP operante in zone svantaggiate
Per il riconoscimento della qualifica dello IAP operante nelle zone svantaggiate i requisiti relativi al tempo ed al reddito sono ridotti al venticinque per cento.

Per quel che concerne, invece, l’individuazione delle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del Regolamento (CE) n. 1257/99 si richiama quanto già determinato in materia dalla Regione.
Tali zone sono, comunque, quelle identificate con riferimento alle condizioni di cui all’art. 3 della Direttiva n. 75/268/CEE e riconosciute con Direttiva 75/273/CEE del Consiglio della Comunità Europea, poi successivamente modificate con Decisione della Commissione 89/251/CEE.
Si considera lo status di imprenditore operante in zone svantaggiate quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il centro aziendale ricade all’interno dell’area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all’interno dell’area svantaggiata.

Riconoscimento della qualifica di IAP per le società di persone, cooperative e di capitali
Il Decreto legislativo n. 99/2004 (art. 1 – comma 3) prevede la possibilità di riconoscere anche alle società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, la qualifica di IAP.
Esse dovranno prevedere nello statuto l’esercizio esclusivo – quale oggetto sociale – delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e soddisfare le seguenti condizioni:
- nel caso di società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Nel caso di società semplici, poiché non vi sono obblighi di forma, l’integrazione della ragione sociale con le parole “società agricola”, può essere effettuata mediante una semplice denuncia di variazione ai fini IVA, e la compilazione della modulistica per il Registro delle imprese, senza necessità di redigere un atto scritto, da sottoporre a registrazione. In questo caso scatta il termine dei trenta giorni per la comunicazione alla Camera di Commercio e per la variazione
IVA.
Nel caso di imprese familiari e di comunioni tacite familiari di cui all’art. 230 bis cod. civ., si precisa che tali imprese dovranno essere considerate ditte individuali.
La quota di reddito e di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionate al valore dei conferimenti dei soci: tuttavia per i familiari che non hanno una propria posizione nel registro delle imprese, sarà possibile attribuire fino al 49% dei redditi dell’impresa familiare (art. 5, comma 4 D.P.R. 917/1986).
- Per le società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari;
- nel caso di società di capitali , almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società cooperative , almeno un amministratore, che sia anche socio, deve essere in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
3 Il relativo elenco è disponibile all’indirizzo www.ermesagricoltura.it – Piano
regionale sviluppo rurale.
Si precisa che la qualifica di IAP riferita a persone fisiche che devono far parte della compagine sociale o dell’organo amministrativo della società, possono essere conseguite tanto in relazione alla attività di lavoro prestata come socio d’opera (o socio lavoratore nel caso di cooperativa) nella medesima società, quanto in relazione all’attività di lavoro prestata come socio in altra società, od
ancora come titolare di una impresa individuale.

Ciò risulta evidente dal requisito richiesto per le società di capitali, riferito alla persona fisica di uno degli amministratori, i quali possono anche non essere soci della società.
La società per ottenere il riconoscimento della qualifica di IAP deve, pertanto, dimostrare che i soggetti sopra indicati siano già in possesso della qualifica, nel rispetto di quanto richiamato dal presente documento in ordine ai requisiti di cui trattasi. Qualora venga presentata domanda contestuale dalla società e dalla persona fisica socia o amministratore, deve comunque essere preventivamente
riconosciuta la qualifica IAP alla persona fisica, per poter procedere successivamente al riconoscimento della qualifica alla società.
Importante precisazione è contenuta nel comma 3.bis dell’art. 1 che dispone che “la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società”: in tal modo si è cercato di limitare l’utilizzo opportunistico della figura di IAP.
Estensione allo IAP delle agevolazioni previste per il Coltivatore Diretto
L’art. 1, comma 4 del citato D. Lgs. prevede che “all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle
persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”, mentre l’art. 2, comma 4 estende alle società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1, comma 3, le medesime agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia stabilite dalla normativa vigente a
favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Il Decreto Legislativo in argomento non interviene sulla normativa relativa al Coltivatore Diretto, e pertanto rimangono in vigore le normative e le disposizioni emanate in materia, pur stratificatesi nel tempo : è bene quindi precisare che nulla è modificato in merito alle condizioni soggettive ed oggettive previste per il riconoscimento di tale qualifica.

In effetti i requisiti previsti per il riconoscimento dello IAP e del Coltivatore Diretto sono ben distinti: non esiste un’equiparazione giuridica delle due figure, ma un’estensione allo IAP, operata dal D. Lgs. 99/2004, soltanto dei benefici tributari e creditizi fino ad oggi riservati esclusivamente al Coltivatore Diretto.
Infine il comma 4.bis dell’art. 2, estende le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie previste per le società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali, anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto nonché alle società cooperative
con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, purché iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
Come per le società, è previsto inoltre che le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore.

Società agricole
L’art. 2 del Decreto Legislativo fissa le condizioni per riconoscere alla società agricola i benefici previsti dal decreto stesso.
In particolare, lo stesso articolo vincola la società ad inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l’indicazione di “società agricola” e di adeguare altresì lo statuto, ove redatto.
Inoltre l’art. 2, comma 3 estende il diritto di prelazione o di riscatto di cui all’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 anche alle società agricole di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto (come risultante dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c.).
Pertanto, ai fini di dare attuazione a tale disposizione, si dovrà verificare unicamente che almeno la metà dei soci della società agricola di persone risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188, con la qualifica di Coltivatore Diretto.
Controllo mantenimento condizioni previste
Il D. Lgs. in argomento prevede che sia per l’imprenditore agricolo professionale persona fisica (art. 1, comma 4), che per le società agricole (art. 2, comma 3), che per le società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché alle società agricole di capitali o cooperative con almeno un amministratore coltivatore diretto (art. 2, comma 4.bis), la perdita dei requisiti rispettivamente previsti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza delle agevolazioni medesime.
Le Province e le Comunità Montane già deputate al riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti di cui all’art. 1 comma 3, dovranno conseguentemente attuare sistemi di controllo per la verifica del mantenimento delle condizioni prescritte ai fini dell’ottenimento della qualifica riconosciuta dall’Ente e possedute al momento della stipula dell’atto, ovvero al momento del riconoscimento del possesso dei requisiti, per la durata dei vincoli connessi alle agevolazioni di cui beneficiano.
Utilizzo dell’attestato
Al fine di favorire un’omogenea applicazione nel rilascio degli attestati si precisa che:

- L’art. 4 della L. 604/54 recita infatti, che “in luogo del certificato può essere prodotta un’attestazione provvisoria”, ed “entro tre anni dalla registrazione dell’atto l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto”.
L’art. 5 della L. 604/54 prevede che “non è precluso il diritto al rimborso delle imposte di registro ed ipotecarie se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all’Ufficio del registro, corredata dal certificato”.
- L’art. 2 della L. 36/77, modificativo della tariffa allegata al D.P.R. 634/72, oggi sostituito dal D.P.R. 131/86 stabilisce, invece, che per gli atti traslativi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’8%, deve essere prodotta al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti di conformità a quanto disposto dall’art. 12 della L. 9 maggio 1975 n. 153 (ora dal D. Lgs.
99/2004), ovvero l’acquirente dichiari nell’atto di trasferimento di volere conseguire i medesimi requisiti entro il triennio, prevedendo l’obbligo di produrre la relativa certificazione.

Anagrafe delle aziende agricole
Il Regolamento regionale n. 17 del 15/09/2003, stabilisce che le aziende agricole, che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte all’anagrafe.
Pertanto il richiedente la qualifica di IAP o di Coltivatore Diretto, è tenuto ad evidenziare se l’azienda, nella quale esercita o eserciterà la sua professione di imprenditore agricolo professionale, è iscritta all’Anagrafe delle Aziende Agricole. Qualora l’azienda non sia iscritta nell’Anagrafe delle Aziende Agricole questa dovrà essere registrata prima della presentazione della domanda di
riconoscimento della qualifica.
Da ciò consegue che l’Amministrazione procedente al riconoscimento della qualifica di IAP o di Coltivatore Diretto deve avvalersi, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento Regionale 17/2003, delle informazioni relative alle condizioni soggettive ed oggettive registrate nell’anagrafe, debitamente
validate, a norma dell’art. 4, comma 5 del Regolamento citato.
Condizioni Operative
Gli Enti (Province e Comunità Montane), a norma dell’art. 3 della L.R. 15/97, sono competenti al rilascio degli attestati e/o pareri di riconoscimento di tale qualifica, finalizzati a conseguire le agevolazioni e/o esenzioni previste dalle normative nazionali e regionali, richiamanti l’ex qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) ai sensi dell’art. 12 della legge 153/75, ora abrogato.
Nel caso di aziende con sede legale, i cui terreni ricadono in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale è determinata dalla sede di iscrizione nel Registro delle imprese. L’Ente ricevente la domanda, dovrà tuttavia avvalersi dell’Ente su cui ricadono i terreni per una corretta valutazione della realtà costituente l’azienda.
Le Amministrazioni competenti, sono inoltre tenute a procedere ai controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell’istanza.
Il riconoscimento della qualifica IAP deve avvenire entro il termine previsto dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione, ovvero, in mancanza di disposizioni da parte dell’Ente entro il termine generale di novanta giorni, così come previsto dalla L. 241/90, art. 2, comma 2 e 3.

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